Vorrei chiarire meglio la figura del Tutor DSA alla quale, da qualche tempo, i genitori si affidano.
La legge 170/2010, in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), prevede che la scuola fornisca allo studente una serie di strumenti compensativi e dispensativi anche se non prevede la presenza del sostegno.
Attenzione però, perchè il Tutor DSA, per definirsi tale, deve avere delle competenze specifiche acquisite e certificate da percorsi formativi ad hoc tenuti da esperti del settore, in primis i pedagogisti.
E’, quindi, importante che il genitore pretenda di verificare tali competenze, proprio per evitare il rischio che il Tutor diventi un semplice sostituto del ragazzo nello svolgimento dei compiti a casa, a fronte di un DSA, oppure, in caso di supporto ai compiti a casa in ragazzi non DSA né BES, che una persona specializzata nel dare ripetizioni si spacci per Tutor DSA senza averne le reali competenze, magari per averne un vantaggio economico.