La legge 205/2017, comma 595, dichiara che titoli accademici quali L-19, LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 ed equipollenti qualificano all’esercizio della professione di Educatore Professionale Socio-Pedagogico e abilitano all’esercizio della professione di Pedagogista, abilitante previo esame ai fini del rilascio del diploma di laurea.
Nell’ambito delle professionalità italiane esistono quelle regolamentate e non regolamentate. Educatori Professionali Socio-Pedagogici e Pedagogisti sono «professioni non organizzate in ordini o collegi» e come tali possono riunirsi in Associazioni di Categoria, ciò secondo la Legge 4/2013 ottenendo altresì attestazione di competenze.
Per le professioni regolamentate l’abilitazione all’esercizio della professione avviene con uno specifico iter obbligatorio che va dall’esame di stato all’iscrizione all’albo (L.137/2012); per la professioni non regolamentate ciò non avviene e, con riferimento al comma 595 L.205/2017, l’abilitazione per il Pedagogista coincide con l’esame di laurea.
L’esame di laurea vale, a tutti gli effetti, quale riconoscimento ufficiale della capacità di esercitare la professione educativa-pedagogica; attestazione formale e LEGALE del raggiungimento di idonei requisiti, conoscenze, abilita’ e competenze educative.
Solo con il conseguimento dei titoli accademici sopracitati (ed equipollenti) è possibile abilitarsi all’esercizio della professione di Pedagogista; l’esame di stato spetta invece alle professioni che fanno capo alla Legge 137/2012.