NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Con Ordinanza n°172 del 4/12/2020 è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione nella scuola primaria.

Sperando possa essere utile vi riporto alcune indicazioni, ricavate dal sito del MIUR, relativamente alle domande che ritengo importanti per chiarire meglio questo nuovo aspetto normativo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

  • Dove trovo gli obiettivi di apprendimento?

Le indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento disciplinari e quelli ispirati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella progettazione annuale della singola classe. All’interno di questi documenti, i docenti della classe individuano, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento più significativi ai fini della valutazione.

  • Gli obiettivi oggetto di valutazione devono essere scritti in modo tale da poter essere utilizzabili sia nella valutazione intermedia sia in quella finale? Oppure alcuni possono essere specifici di un quadrimestre? Devono essere già tutti presenti nel documento di valutazione ed eventualmente non tutti utilizzati?

Non esiste alcun obbligo, perché dipende dalle scelte dell’istituzione scolastica e dalla programmazione. Se, per ipotesi, un team docente ha già “chiuso” un obiettivo nel primo periodo didattico, è ovviamente inutile che lo riproponga come oggetto di valutazione finale. L’importante è che gli obiettivi da inserire nel documento di valutazione siano stati utilizzati come oggetto di valutazione.

  • Gli obiettivi di apprendimento da inserire nella scheda di valutazione vanno concordati a livello di team della singola classe o per classi parallele d’Istituto?

Sono possibili entrambe le soluzioni. Dipende dalla situazione reale della singola istituzione scolastica.

  • Come possiamo modificare l’intero impianto della valutazione alla Primaria ad anno già iniziato e a primo quadrimestre quasi concluso, considerando anche che le delibere in Dipartimento, nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di istituto sono già state effettuate ed inserite nel PTOF?

Come precisato nella nota ministeriale del 4 dicembre 2020, in questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate.

  • Gli obiettivi di apprendimento dovranno essere definiti classe per classe entro il 25 gennaio e rimarranno fissati fino a nuovo aggiornamento PTOF. Ma se una classe non vuole affrontare un determinato argomento per esigenze dei bambini come farà? I documenti di valutazione dovranno essere modificati ogni anno a seconda degli obiettivi che la classe deciderà di sviluppare?

Nel documento di valutazione si inseriscono solo gli obiettivi affrontati e oggetto di valutazione. Il Documento di valutazione cambia nella sezione relativa agli obiettivi, che sono inseriti dai docenti della classe.

  • Gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione devono essere gli stessi per tutte le classi parallele di un istituto scolastico?

Non vi è nessun obbligo. Ovviamente, ci sono istituzioni scolastiche che adottano, già da tempo, una programmazione a classi parallele. E’ importante però evitare che nel documento siano inseriti obiettivi che non sono stati perseguiti.

  • Quanti obiettivi d’apprendimento è opportuno inserire per ogni disciplina, in modo da non appesantire eccessivamente la mole e la lettura del documento di valutazione?

Si suggerisce di inserire gli obiettivi ritenuti maggiormente significativi.

  • Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, vanno lasciati gli obiettivi della classe e si personalizza solo il giudizio descrittivo o si scrivono gli obiettivi del PEI?

Gli obiettivi da inserire sono quelli del PEI.

  • La selezione degli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione è fatta collegialmente o dal singolo docente di classe?

La selezione degli obiettivi di apprendimento fatta dal docente tiene a riferimento il curricolo di istituto e le programmazioni di classe

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

  • Per valutare un alunno, tutti gli obiettivi di una disciplina devono corrispondere a un unico livello?

No, non necessariamente. Uno dei punti di forza della valutazione formativa è la possibilità di poter specificare e articolare gli esiti dell’apprendimento per ogni obiettivo. È possibile che per alcuni obiettivi il livello raggiunto da un alunno sia avanzato e per altri corrisponda a livelli diversi.

  • Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, possono aggiungere altri livelli di apprendimento rispetto a quelli indicati nelle Linee Guida per rendere il giudizio descrittivo più personalizzato possibile?

No, le istituzioni scolastiche possono integrare solo la descrizione dei livelli.

  • Devo per forza usare i livelli previsti dalle Linee Guida o posso usarne altri?

Si devono utilizzare esclusivamente i livelli presenti nelle Linee Guida, così come stabiliti nell’Ordinanza e in coerenza con la certificazione delle competenze: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione.

  • La definizione del livello (avanzato, base, intermedio e in via di definizione) può scaturire dagli obiettivi individuati, cioè può esplicitare in che modo quell’obiettivo è stato raggiunto?

Si, attraverso il livello si esplicita come l’obiettivo di apprendimento è stato conseguito dall’alunno.

  • Il nostro istituto è caratterizzato da un elevato numero di alunni stranieri, che spesso vanno nella loro città di origine e non frequentano. Se il primo livello di valutazione degli apprendimenti è “In via di prima acquisizione”, come fa un consiglio di classe a dire per un alunno che non ha mai visto, che il livello raggiunto per quella disciplina è “In via di prima acquisizione”? E’ possibile in questo caso utilizzare un altro livello di apprendimento? Per Esempio, come si faceva con la valutazione decimale “Non Classificato”?

I livelli sono indicati nell’Ordinanza. Per alcune situazioni particolari è possibile utilizzare una descrizione più personalizzata, come per esempio quella riportata al modello A3 delle Linee guida, che permetta di evidenziare l’articolato processo di apprendimento. Può essere opportuno accompagnare il documento di valutazione con una nota integrativa nella quale si descrivono eventuali processi non attivati e le strategie comuni da mettere in atto. La condivisione con la famiglia in queste situazioni risulta particolarmente importante

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO

  • Nel documento di valutazione va fatto esplicito riferimento ai parametri valutativi desunti dalle Indicazioni ministeriali e dal Curricolo verticale d’Istituto ovvero è sufficiente indicare genericamente i livelli di apprendimento per i diversi nuclei tematici disciplinari così come compare, attualmente, nelle rubriche valutative comprese nel Protocollo di valutazione?

Le Linee guida propongono diverse soluzioni, anche grafiche, per la predisposizione del documento di valutazione. Il modello base, A1, può essere arricchito dalle istituzioni scolastiche, anche progressivamente.

  • È possibile modificare un descrittore di livello?

La descrizione dei livelli avviene attraverso l’utilizzo delle quattro dimensioni delle linee guida, eventualmente integrata da altre dimensioni.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

  • Ci sarà un modello di documento di valutazione da seguire?

Le linee guida propongono alcune esemplificazioni, tra le quali la prima (A1) contiene gli elementi essenziali. Le Istituzioni Scolastiche possono arricchire gli elementi essenziali, anche progressivamente. Occorre ricordare che anche il documento di valutazione è uno strumento, e come tale può essere anche variato a seconda della maturazione progettuale delle istituzioni scolastiche e delle loro esigenze. Nulla peraltro vieta di allegare al documento ulteriori note, per casi specifici.

  • Sul documento di valutazione, la tabella può sostituire il giudizio descrittivo oppure è necessario esplicitare formulazioni più articolate?

Il giudizio descrittivo dell’esempio A2 delle Linee Guida è in forma tabellare e contiene tutte le informazioni essenziali. Nell’esempio A1 la descrizione di ogni livello andrà comunque inserita nel documento di valutazione. Ciò non toglie che, nella loro autonomia, le istituzioni scolastiche possano individuare formulazioni più articolate (come esempio A3).

  • La descrizione dei livelli di apprendimento nel documento di valutazione deve essere quella presente nelle linee guida, o la descrizione dei livelli di apprendimento deve essere declinata da ogni istituzione scolastica per ogni nucleo fondante di ogni disciplina?

La descrizione dei livelli di apprendimento è definita dalle Linee guida. Le istituzioni scolastiche possono eventualmente integrarli ulteriormente con altre dimensioni.

  • È possibile inserire nel documento di valutazione un quadro sintetico tipo il modello A1 delle linee guida (disciplina, obiettivi e livelli) e riportare in calce al documento stesso la legenda con la descrizione dei livelli validi per tutte le discipline, evitando così di riportare per ogni obiettivo la definizione dello stesso come nell’esempio A2 delle linee guida.

Si

  • Se utilizziamo la tabella A2 per valutare avremo per obiettivi e nuclei tematici livelli differenti, è possibile fare una media di questi livelli e poi inserire il risultato finale nel documento di valutazione dove comparirà solo la disciplina con un unico livello?

Per la valutazione periodica del primo periodo di quest’anno ci si può limitare alla disciplina con un unico livello complessivo. Già la valutazione finale deve ricomprendere almeno gli obiettivi significativi oggetto di valutazione.

  • I voti sono sostituiti dai Giudizi descrittivi sin dalla valutazione periodica per l’anno scolastico 2020/21?

Sì. I voti non possono più essere utilizzati nei documenti di valutazione a partire da quest’anno scolastico, sia per la valutazione periodica sia per la valutazione finale.

  • Per il primo quadrimestre, vista la ristrettezza dei tempi, è possibile utilizzare la scheda di valutazione degli scorsi anni e sostituire i voti con i livelli? Poi durante il secondo quadrimestre ci sarà più tempo per la declinazione degli obiettivi di apprendimento.

Il documento di valutazione utilizzato negli anni precedenti va adeguato, dal momento che non prevedeva la descrizione in base ai livelli indicati nella nuova normativa. Per il primo quadrimestre di quest’anno scolastico le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline. Gli insegnanti possono determinare i livelli anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate.

  • È previsto un unico documento di valutazione con obiettivi che valgono per i 5 anni di scuola primaria o si devono realizzare 5 documenti di valutazione diversi, uno per ogni anno scolastico? Grazie.

Nel documento di valutazione sono inseriti gli obiettivi di apprendimento riferiti ai vari anni di corso.

  • Per ogni disciplina è possibile indicare, nel registro, soltanto i nuclei tematici da valutare con i livelli od occorre necessariamente elencare gli obiettivi di apprendimento?

La normativa fa riferimento agli obiettivi di apprendimento. In questa prima fase di applicazione le Istituzioni scolastiche procederanno a trovare le soluzioni più opportune.

  • Visti tempi ristretti per predisporre il nuovo documento di valutazione che viene compilato dai docenti sul registro elettronico, si chiede se sia possibile inserire nella scheda il livello rimandando ad un documento allegato alla scheda in cui inserire criteri, indicatori e descrittori per ciascuna disciplina in riferimento al livello conseguito.

La descrizione del livello deve comunque comparire, anche se in nota, nel documento di valutazione.

  • I docenti di religione e alternativa non scrivono i loro obiettivi nella scheda di valutazione?

Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017. E’ predisposta una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno.

  • Indicando tutti gli obiettivi di apprendimento, il documento di valutazione rischia di essere eccessivamente voluminoso. Quali soluzioni possibili?

Nel documento di valutazione, come precisato dalla normativa, vanno inseriti gli obiettivi significativi oggetto di valutazione.

  • Si chiede se nel I quadrimestre a fronte dei tempi ristretti è consentito valutare ciascuna disciplina inserendo un unico giudizio/livello senza declinare gli obiettivi.

Si

  • Per i bambini DVA e DSA cosa bisogna fare? Sempre un giudizio descrittivo disciplinare?

Sì, le indicazioni sono riportate nell’ordinanza e nelle linee guida.

VALUTAZIONE IN ITINERE

  • Come si valuta in itinere?

La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e sarà via via coerente con la valutazione descrittiva.

  • E’ possibile continuare con le valutazioni in itinere con scala numerica decimale sia per quest’anno scolastico che eventualmente in futuro, raccordando opportunamente i voti ai livelli di apprendimento (che compariranno nei documenti di valutazione intermedia e finale) mediante apposite rubriche valutative?

L’ambito di intervento dell’Ordinanza è limitato, da norma, alla valutazione intermedia e finale. La soluzione prospettata è ovviamente possibile, agganciando comunque la valutazione in itinere agli obiettivi di apprendimento oggetto di quella particolare prova e ai descrittori. Progressivamente, è opportuno che le istituzioni scolastiche e gli insegnanti adottino, soprattutto per le prove più complesse, modalità di valutazione coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle linee guida.

  • E’necessario iniziare dal primo quadrimestre a formulare giudizi descrittivi corrispondenti ai livelli di apprendimento?

Si, l’utilizzo dei giudizi descrittivi è previsto a partire dalla valutazione periodica.

  • I registri elettronici che stiamo usando per la valutazione in itinere in ragione di una comunicazione trasparente con la famiglia, come cambieranno e quali saranno i tempi?

Il Ministero ha già preso contatto con l’associazione rappresentativa dei maggiori gestori, che si sono messi al lavoro per adeguare i registri e la parte relativa ai documenti di valutazione. Negli altri casi, gli istituti scolastici potranno richiedere ai propri fornitori di software gli adeguamenti del registro elettronico.

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

  • Sul documento di valutazione, si renderà necessario formulare il giudizio globale, di tipo descrittivo, relativo al comportamento e all’andamento scolastico o, alla luce delle nuove disposizioni, non è più previsto?

Devono essere predisposti, come previsto dal decreto legislativo 62/2017 sia il giudizio globale che il giudizio sintetico riferito alla valutazione del comportamento.

  • Gli obiettivi disciplinari oggetto di valutazione chi li elabora?

Gli obiettivi di apprendimento delle singole discipline sono indicati nel curricolo di istituto e nelle programmazioni di classe. I docenti di classe scelgono gli obiettivi significativi da inserire nel documento di valutazione.

  • Se la scuola ha adottato il trimestre come fa a valutare se il registro elettronico non permette di scrivere la valutazione in livelli di apprendimento?
    Occorre contattare il gestore del registro elettronico. Ovviamente, gli “strumenti” sono solo tali, per cui non possono determinare documenti illegittimi. Tuttavia, può essere tranquillamente rilasciato dalle istituzioni scolastiche un documento autoprodotto, in caso di necessità.

ALTRO

  • Dove si possono trovare le slide che sono state proiettate al webinar “introduzione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria” del 15 dicembre 2020?

Le slide sono pubblicate sul sito dedicato alla valutazione nella scuola primaria nella sezione “attività di formazione” https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/index.html

  • Le prove oggettive per classi parallele possono essere considerate strumenti per la valutazione?

Si, sono strumenti per la valutazione.