Sento la necessità di fare chiarezza sull’uso dei termini disabilità, BES e DSA in quanto nelle scuole mi è capitato spesso di trovarmi davanti a dei dubbi da parte dei docenti relativamente a questo argomento. 

Parecchi docenti, infatti, pur essendo a conoscenza di quanto riportato nel DM del 27/12/12, tendono ad utilizzare l’acronimo BES solo nei confronti di quegli alunni che, pur manifestando un Bisogno Educativo Speciale (BES), non rientrano nelle misure previste dalla L. 104/92 sulla disabilità e dalla L. 170/10 sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

In realtà, però, anche gli alunni con certificazione o con diagnosi di DSA manifestano un Bisogno educativo Speciale, riconosciuto, però, in questo caso, anche da una legge dello stato. 

Nella Direttiva Ministeriale gli alunni che presentano una richiesta educativa speciale aumentano costantemente. Nel DM quest’area viene individuata come svantaggio scolastico e ricomprende problematiche diverse indicate come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). All’interno di quest’area sono comprese tre grandi sotto-categorie: disabilità, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. 

Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata (L. 104/92): in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore adeguate al bisogno. Nella seconda sottocategoria rientrano i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano sia i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L.170/10, che i deficit di linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD). Serve un PDP (vedi articolo dedicato). 

Nella terza sottocategoria rientrano gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non avendo una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una specifica norma di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, che può essere limitato nel tempo e dovuto a situazioni varie che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono una particolare attenzione educativa, tipo immigrati che non conoscono l’italiano. Anche in questo caso, come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13, seppur non obbligatorio, si può ricorrere alla compilazione di un PDP riportando le misure compensative e dispensative necessarie, qualora il consiglio di classe lo ritenga opportuno (vedi articolo dedicato) .